Sommario e punti salienti, relativi al Gas Radon, del nuovo Decreto 101/2020
Il Decreto Legislativo n.101/2020 di Attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM, con oltre 2 anni e mezzo di ritardo, è in vigore dal 27 agosto 2020 e stabilisce le norme di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Con questo decreto, sono state previste nuove disposizioni in merito all’esposizione dei lavoratori al rischio radon presente negli ambienti di lavoro chiusi. Al fine di tutelare la popolazione dai rischi conseguenti all’esposizione al radon nelle abitazioni, verranno prese misure per regolamentare anche gli immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo.
Sono soggetti alle nuove disposizioni i lavoratori esposti al radon in ambienti chiusi e, in particolare:
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luoghi di lavoro sotterranei;
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luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11;
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specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10;
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stabilimenti termali.
E’ previso l’obbligo per l’esercente di dover completare la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto, entro ventiquattro mesi decorrenti:
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dall’inizio dell’attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali;
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dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: dell’elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni, per i luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra;
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dall’inizio dell’attività, se questa è successiva ai termini previsti al punto 2).
Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata non superi il livello massimo di riferimento, è previsto l’obbligo per l’esercente di dover:
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elaborare e conservare per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale – DVR
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ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi: di manutenzione straordinaria dell’edificio; o di restauro e di risanamento conservativo; o interventi di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra o volti a migliorare l’isolamento termico.
Obblighi previsti nel caso in cui si superi la concentrazione media annua del radon in aria
Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento, è previsto l’obbligo per l’esercente di dover porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un "esperto in interventi di risanamento radon", ed intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.
Dette misure correttive devono essere:
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completate entro due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal servizio di dosimetria riconosciuto, che ha effettuato la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon;
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verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante l’effettuazione di una nuova misurazione. Nel caso in cui la nuova misurazione evidenzi che la concentrazione del radon:
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è inferiore ai limiti, l’esercente deve:
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garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive adottate;
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ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale;
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è rimasta superiore ai limiti, nonostante l’adozione delle misure correttive, l’esercente deve far effettuare da un esperto di radioprotezione, la misurazione della dose d’efficacia annua, il cui livello di riferimento è stato determinato in 6 mSv. Nel caso la valutazione della dose efficace annua risulta essere:
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inferiore al livello di riferimento, l’esercente deve:
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tenere sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che le ulteriori misure correttive adottate non riducano la concentrazione media annua di attività di radon nell’aria;
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conservare i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni;
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superiore al valore previsto, l’esercente deve adottare tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori. In vista della complessità delle disposizioni previste si consiglia di avvalersi della competenza dell’esperto di radioprotezione al fine di individuare correttamente le azioni che devono essere intraprese.
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Comunicazione agli Enti preposti
Il Decreto in questione prevede che nel caso di superamento nei luoghi di lavoro del livello massimo di riferimento, l’esercente deve inviare apposita comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio.
Agli stessi enti, al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, deve essere inviata una ulteriore comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dei risultati delle misurazioni di verifica effettuate. Le comunicazioni in questione devono essere inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni effettuate.
Soggetti abilitati ad effettuare la misurazione del Radon
La misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell’aria può essere effettuata solamente da servizi di dosimetria riconosciuti sulla base dei requisiti che saranno determinati con apposito Decreto, e dovranno essere eseguite secondo le modalità di esecuzione stabilite dal Decreto in questione.
Sanzioni
Il Decreto in questione prevede:
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l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda da euro 2.000 ad euro 15.000, per l’esercente che non effettua la misurazione, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto, della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria: entro ventiquattro mesi decorrenti:
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dall’inizio dell’attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali;
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dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
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dell’elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per i luoghi di lavoro ubicati in locali semi-sotterranei o situati al piano terra;
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del Piano nazionale d’azione del radon, per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate in detto documento;
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dall’inizio dell’attività, se questa è successiva ai termini previsti al punto 2);
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alla conclusione dell’adozione di tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile (da effettuarsi entro i due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal servizio di dosimetria riconosciuto che ha effettuato la prima misurazione), nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento;
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l’arresto da sei mesi ad un anno o con dell’ammenda da euro 5.000 ad euro 20.000, per l’esercente che non si avvale di un esperto di radioprotezione o non pone in essere le misure correttive indicate da questo, nel caso in cui nonostante l’adozione delle misure correttive la concentrazione del radon rimane comunque superiore ai limiti;
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l’applicazione delle specifiche sanzioni previste per la mancata adozione di tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori, nel caso in cui:
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la concentrazione del radon è superiore ai limiti, nonostante l’adozione delle misure correttive;
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la misurazione della dose d’efficacia annua è superiore ai 6 mSv;
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la sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000 per l’esercente che non invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio, l’apposita comunicazione:
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contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, nel caso di superamento del livello massimo di riferimento;
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prevista a seguito della conclusione del termine dei due anni dall’attuazione delle misure correttive, nel caso di superamento del livello massimo di riferimento;
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la sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000 per l’esercente che non conserva per il periodo di:
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otto anni, il documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili, nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata è pari o inferiore ai limiti;
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per dieci anni, i risultati delle valutazioni nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata è superiore ai limiti benché siano state adottate le misure correttive.
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Quanto sopra riportato è una sintesi interpretativa da noi ritenuta adeguata a inquadrare la legislazione, per una informazione completa si raccomanda la lettura del Dlgs 101/2020 riportato in Gazzetta.